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ARCHIVIO LEGISLATIVO
Legge Regione Lazio 24
febbraio 1990, n. 20 (1).
Disciplina
delle funzioni di polizia locale.
Art. 1. Finalità.
- La Regione, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7
marzo 1986, n. 65, con la presente legge detta le norme generali per
assumere su tutto il territorio regionale un omogeneo ed efficiente
espletamento delle funzioni di polizia locale da parte dei comuni e degli
altri enti titolari di tali funzioni.
Art. 2. Organizzazioni del servizio di
polizia locale.
1.
Le funzioni di polizia locale di cui al
precedente art. 1 sono esercitate dagli enti locali mediante strutture
organizzative costituite secondo esigenze di efficienza e di economicità.
2.
I comuni che destinano almeno sette
addetti al servizio di polizia locale possono istituire il corpo di polizia
locale.
3.
Gli altri comuni possono istituire il
corpo di polizia locale in forma consortile o associativa per la reciproca
utilizzazione del personale e dei mezzi operativi a disposizione, per il
raggiungimento di obiettivi comuni.
4.
Le norme di funzionamento dei corpi di
polizia locale saranno stabilite con regolamenti approvati dagli enti
interessati che in particolare debbono contenere disposizioni intese a
stabilire:
1)
che le attività vengano svolte in
uniforme e che possono essere svolte in abito civile quando ciò sia
strettamente necessario e venga autorizzato dal sindaco e dell'assessore da lui
delegato;
2)
che i distacchi e i comandi siano
consentiti soltanto quando i compiti assegnati ineriscano alle funzioni di
polizia locale e purchè la disciplina rimanga quella dell'organizzazione di
appartenenza;
3)
che l'ambito ordinario delle attività sia
quello del territorio dell'ente di appartenenza o del territorio dell'ente
presso cui il personale sia stato comandato;
4)
che siano osservati i seguenti criteri
per i sottoelencati casi particolari:
a) sono autorizzate le missioni esterne al territorio per i soli fini di
collegamento e di rappresentanza;
b) le operazioni esterne di polizia sono ammesse esclusivamente in caso di
necessità dovute alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio
d'appartenenza;
c) le missioni esterne per soccorso in caso di calamità e disastri, o per
rinforzare altri corpi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono
ammesse previa esistenza di appositi piani o accordi tra le amministrazioni
interessate previa comunicazione al prefetto.
Art. 3. Collaborazione tra enti locali.
- I comuni possono esercitare le attività di polizia locale anche in
forma consortile o associata, possono inoltre stabilire intese per la
reciproca utilizzazione temporanea del personale e dei mezzi operativi per
il perseguimento di obiettivi comuni.
- La Regione provvede, con atto deliberativo, alla determinazione
dei contributi alle forme associative tra enti locali per i servizi di
polizia locale e sostiene parzialmente le spese per la dotazione tecnica.
- Il personale di polizia locale può essere comandato a svolgere
proprie funzioni presso le altre amministrazioni locali per soddisfare
esigenze di natura temporanea, in tale caso opera alle dipendenze
dell'amministrazione suddetta, mantenendo la dipendenza dall'ente di
appartenenza agli effetti economici, assicurativi e previdenziali, gli
enti locali interessati, anche mediante apposite convenzioni, possono
prevedere rimborsi o compensazioni reciproche.
- L'utilizzazione temporanea e i comandi di cui ai precedenti commi
sono effettuati nel rispetto degli accordi decentrati, ove esistenti,
stipulati in materia tra gli enti locali interessati e le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale.
Art. 4. Dotazione organiche dei servizi
di polizia locale.
- Gli enti locali, nel definire la struttura e l'organico dei
servizi di polizia locale devono tener conto del numero e della
distribuzione degli abitanti nel territorio servito, della suddivisione
del territorio in circoscrizioni, zone, frazioni o altro, dello sviluppo
vario nel territorio comunale del tipo e della quantità degli insediamenti
artigianali, industriali e commerciali, dell'indice di motorizzazione,
della presenza di sedi giudiziarie, della rilevanza turistica e di ogni
altro elemento relativo alle caratteristiche socio-economiche, urbanistiche
ambientali con riferimento alle risorse naturali e culturali nonchè ai
vincoli esistenti ed al livello degli inquinamenti.
- Devono in ogni caso prevedersi, anche con il ricorso alla forma
associativa, due unità operative per ogni 800 abitanti o frazione
superiore a 400 abitanti.
- Il servizio di polizia locale deve essere svolto con modalità che
ne consentano la fruizione per tutti i giorni dell'anno e durante l'intero
arco di essi.
Art. 5. Coordinamento dell'attività di
polizia locale.
1. Ove si renda necessario, nell'ambito delle attribuzioni degli enti
locali e secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 65 del 1986
l'impiego delle forze di polizia locale dipendenti da più amministrazioni
comunali con le forze di polizia dello Stato ovvero con i corpi e con le
organizzazioni della protezione civile, i sindaci interessati impartiscono,
sulla base di opportune intese con le altre autorità le direttive del caso ai
propri dipendenti, i comandanti dei corpi di polizia locale determinano le modalità
operative nel rispetto delle direttive medesime.
Art. 6. Compiti dei servizi e corpi di
polizia locale.
- Il personale preposto allo svolgimento delle funzioni di polizia
locale, limitatamente ai servizi di istituto e alle qualifiche rivestite,
ha il compito di:
a) prevenire e reprimere le infrazioni ai regolamenti di polizia locale;
b) vigilare sull'osservanza delle leggi statali e regionali, dei
regolamenti, delle ordinanze e provvedimenti amministrativi, la cui
esecuzione e demandata alla polizia locale;
c) assolvere incarichi di informazione, di accertamento e di rilevazione
con nessi ai compiti di istituto;
d) vigilare sulla integrità e conservazione del patrimonio pubblico;
e) prestare i servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta necessari per l'espletamento
delle attività e i compiti istituzionali degli enti di appartenenza;
f) prestare opera di soccorso in occasione di pubbliche calamità e
disastri.
- Detto personale collabora, nell'ambito delle proprie attribuzioni,
con le forze di polizia dello Stato, previa disposizione del sindaco,
quando per specifiche operazioni, ne venga fatta motivata richiesta dalle
competenti autorità.
- Gli appartenenti ai servizi in questione adempiono, inoltre, alle
incombenze di polizia amministrativa previste dal decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
Art. 7. Protezione civile.
1. In caso di calamità, il personale preposto ai servizi di polizia locale
assicura l'immediato intervento ed i collegamenti con gli altri servizi
operanti nel settore.
2. Il Presidente della Giunta regionale sulla base delle intese con gli
organi competenti, impartisce direttive agli enti locali interessati.
3. Gli enti locali sono tenuti a mantenere in efficienza operativa i mezzi
e gli strumenti in carico alla polizia locale e ad assicurare l'aggiornamento
tecnico professionale degli operatori addetti, nonchè disponibilità di
personale e mezzi in ogni tempo reperibili.
Art. 8. Funzioni di polizia giudiziaria,
di polizia stradale e di pubblica sicurezza.
1. Nell'ambito territoriale e nei settori di competenza, gli addetti ai
servizi o ai corpi di polizia locale esercitano anche le funzioni ausiliarie di
pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, quelle
di polizia stradale ai sensi dell'art. 137 del testo unico delle norme sulla
circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15
giugno 1959, n. 393 nonchè funzione di polizia giudiziaria, rivestendo la
qualità di agente oppure di ufficiale di polizia giudiziaria, questa riferita
ai responsabili del servizio e agli addetti al coordinamento e al controllo,
nei limiti dei compiti a cui ciascuno è destinato secondo le proprie
attribuzioni ai sensi dell'art. 221 terzo comma del codice di procedura penale.
2. La messa a disposizione di addetti al servizio di polizia locale,
previa richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza, o dell'autorità
giudiziaria, prevista a norma degli artt. 3 e 5 della predetta legge n. 65 del
1986, è disposta nel rispetto delle intese con l'autorità dell'ente locale.
3. La qualità di agente di pubblica sicurezza, è conferita dal prefetto su
segnalazione del sindaco previo accertamento del possesso dei seguenti
requisiti:
a) godimento dei diritti civili e politici;
b) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non
essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
c) non essere stato espulso dalle Forze armate e dai corpi militarmente
organizzati o destituito dai pubblici uffici.
4. Il prefetto dichiara la perdita della qualità di agente di pubblica
sicurezza a seguito della perdita anche di uno dei requisiti prescritti,
sentito il sindaco competente.
5. Gli addetti al servizio di polizia locale ai quali è conferita la
qualità di agente di pubblica sicurezza svolgono il loro servizio nei termini e
secondo le modalità dei rispettivi regolamenti.
Art. 9. Qualifiche ed articolazioni
funzionali e denominazione degli addetti alla polizia locale.
- Le qualifiche funzionali del personale addetto ai servizi di
polizia locale sono stabilite dagli enti locali nel rispetto degli accordi
di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93 e devono prevedere specifiche
figure professionali nonchè proprie articolazioni in relazione alla
dimensione del servizio e alle reali esigenze operative dell'ente locale.
- Per l'attuazione delle norme di cui al precedente comma da parte
degli enti che hanno istituito il corpo di polizia locale e fatte salve
diverse disposizioni degli accordi stipulati a norma della legge 29 marzo
1983, n. 93, l'ordinamento del corpo di polizia locale si articola, per i
comuni di classe 1/A, 1/B, II e III indicati nella tabella A della legge 8
giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni, nel responsabile del corpo
o (comandante) qualifica apicale dell'ente di appartenenza; negli addetti
al coordinamento e controllo (funzionario direttivo, istruttore direttivo,
istruttore di vigilanza). Negli operatori (vigili): per i comuni di classe
IV laddove è prevista la figura del comandante questi dovrà essere
collocato nella qualifica apicale prevista per l'ente. In situazione
diversa si può prevedere l'articolazione in addetto al coordinamento e
controllo (responsabile del servizio) e operatori (vigili).
- Le qualifiche di cui sopra saranno rapportate alle declaratorie
delle funzioni previste e disciplinate dai contratti collettivi.
Art. 10. Norme di principi
sull'armamento.
1.
I comuni in attuazione della legge 7
marzo 1986, n. 65, deliberano in merito alla dotazione dell'armamento per il
personale di polizia municipale, sentite le organizzazioni sindacali, dopo aver
predisposto uno studio sulle effettive esigenze funzionali e in particolare
sugli indicatori del rischio connesso all'adempimento dei compiti d'istituto.
2.
La dotazione dell'armamento è
disciplinata dai regolamenti comunali di polizia municipale in relazione alle
specificità dei servizi ed in conformità di quanto prescritto dall'art. 5,
quinto comma, legge-quadro n. 65/86.
Art. 11. Modalità per le assunzioni e
requisiti per la partecipazione ai concorsi -Commissioni e prova di esame.
- L'assunzione del personale di polizia locale, avviene
esclusivamente per concorso.
- I titoli di studio per l'accesso alle qualifiche previste dalla
presente legge, sono stabiliti in sede di accordo nazionale per i
dipendenti degli enti locali.
- Il regolamento che i comuni dovranno adottare ai sensi degli artt.
4 e 7 della legge 7 marzo 1986, n. 65, prevederà per i vincitori di
concorsi per posti di addetti ai servizi di polizia locale l'obbligo della
frequenza dei corsi di qualificazione professionale previsti dalla
presente legge.
- Le commissioni d'esame saranno integrate da un esperto
appartenente alla struttura competente dell'Assessorato agli enti locali
della Regione.
- Le prove d'esame saranno imperniate sulle seguenti materie:
prima prova scritta:
diritto amministrativo e/o costituzionale con particolare riguardo
all'ordinamento comunale;
seconda prova scritta:
procedimenti sanzionatori amministrativi e penali;
prova orale:
1) materie delle prove scritte;
2) elementi di diritto e procedura penale;
3) elementi di diritto della circolazione stradale;
4) nozioni di legislazione commerciale e annonaria, urbanistico-edilizia,
sanitaria e di pubblica sicurezza, legge-quadro sulla polizia municipale.
6. Nei concorsi per comandante del corpo dei vigili urbani e dirigenti è
aggiunta la seguente prova scritta:
elementi di legislazione commerciale e annonaria, urbanistico-edilizia,
sanitaria e di pubblica sicurezza e legge-quadro sulla polizia municipale.
Art. 12. Corsi di formazione, qualificazione
ed aggiornamento professionale.
- La Regione garantisce, in conformità alla legge regionale 25
febbraio 1992, n. 23, "Ordinamento della formazione
professionale", e successive modificazioni, lo svolgimento dei corsi
per la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento del personale dei
servizi di polizia locale, nonchè per:
a) la preparazione dei cittadini che aspirano a partecipare a corsi per
l'accesso nei servizi di polizia locale degli enti locali;
b) la qualificazione di vincitori di concorsi banditi dagli enti locali
per la copertura di posti di addetti ai servizi di polizia locale.
- I regolamenti degli enti locali possono prevedere che la
partecipazione ai corsi professionali di formazione e di aggiornamento
promossi, riconosciuti e autorizzati dalla Regione, costituisce titolo
valutabile ai fini dall'accesso alle qualifiche funzionali del personale
di polizia locale, fatte salve le eventuali diverse disposizioni in
materia di accesso a particolari qualifiche funzionali previste dalle
norme vigenti in materia di pubblico impiego.
- La Regione, in base alle disposizioni contenute negli artt. 39, 40
e 41 della legge regionale n. 23 del 1992, e successive modificazioni, e
con le modalità dalle stesse previste, può autorizzare i comuni che ne
facciano richiesta a organizzare e svolgere a proprie spese corsi di
qualificazione e di aggiornamento degli operatori di polizia locale, anche
al fine di consentire agli stessi di partecipare ai concorsi previsti per
l'accesso alle qualifiche superiori.
- I corsi sono svolti, nell'ambito delle materie indicate nell'art.
11 della presente legge, da apposite commissioni composte da docenti nelle
materie medesime e si concludono con prove finali d idoneità svolte con le
modalità e con gli effetti di cui agli artt. 15 e 16 della legge regionale
23 del 1992 e successive modificazioni.
- Per le prove finali di idoneità di cui al comma 4, le commissioni
esaminatrici, composte secondo le disposizioni di cui all'art. 17 della
legge regionale n. 23 del 1992 e successive modificazioni, sono integrate
da un esperto in materia di polizia locale della struttura del competente
assessorato regionale (2).
6. (Omissis) (3) (4).
Art. 13. Consulta regionale per la polizia
locale.
- E' istituita la consulta regionale per la polizia locale composta:
a) dall'Assessore preposto agli enti locali, o da un suo delegato, che la
presiede;
b) da sei esperti in materia di polizia locale, nominati dal Consiglio
regionale di cui almeno tre scelti tra i comandanti dei corpi di polizia
municipale dei comuni capoluogo di provincia della Regione e due
appartenenti ad altri comuni;
c) da due rappresentanti degli enti locali designati rispettivamente
dall'ANCI' (Associazione nazionale comuni d'Italia), UPI (Unione delle
provincie d'Italia);
d) da cinque rappresentanti sindacali designati dalle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;
e) da due rappresentanti delle associazioni professionali di categorie più
rappresentative nella Regione.
- La consulta collabora con l'Assessorato regionale agli enti locali
ai fini della elaborazione delle iniziative regionali riguardanti la
polizia locale con particolare riferimento alle misure atte a migliorare
l'efficienza dei relativi servizi.
- Ai componenti esterni spettano i gettoni di presenza e le altre
indennità previste dalle leggi regionali per il funziona-mento degli
organi collegiali.
Art. 14. Regolamenti di polizia locale.
1. Gli enti locali devono provvedere entro un anno dall'entrata in vigore
della presente legge, ad adottare o adeguare i regolamenti per il funzionamento
dei servizi di polizia locale.
2. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui all'art. 11 della
legge 7 marzo 1986, n. 65, i regolamenti di cui alla stessa legge, divenuti
esecutivi, sono trasmessi all'Assessorato agli enti locali per il successivo
inoltro al Commissario di Governo tramite il Presidente della Giunta regionale
ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616.
Art. 15. Istituzione dell'ufficio regionale
di polizia locale.
1. Per i compiti derivanti dall'attivazione della presente legge agli
uffici del 17°settore "enti locali" di cui alla tabella B allegata
alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36, concernente "Strutture ed
organizzazioni regionale" è aggiunto il seguente n. 8 "Polizia
locale".
Art. 16. Contributo finanziario regionale
per il potenziamento dei servizi di polizia locale dei comuni.
- La Regione concede ai comuni un contributo sulla spesa d'acquisto
di attrezzature necessarie per il potenziamento dei servizi di polizia
locale. Il contributo non può superare il 60 per cento della spesa
ritenuta ammissibile, aumenta (rectius: "aumentata"; n.d.r.)
fino al 90 per cento per i comuni che gestiscono in forma associativa il
servizio di polizia locale.
- I comuni che intendono fruire dei contributi devono inoltrare
istanza alla Regione Lazio, Assessorato agli enti locali, corredata dalla
deliberazione del consiglio comunale in cui devono essere precisati la
natura degli interventi che si vogliono realizzare, le attrezzature che si
intendono acquistare, l'uso cui saranno adibite, il preventivo di spesa ed
il relativo costo, la somma richiesta a titolo di contributo ed i mezzi
finanziari per far fronte alla copertura di quella parte di spesa non
coperta dal contributo regionale.
- Le istanze dovranno pervenire entro e non oltre il 30 giugno di
ogni anno (5).
- La Giunta regionale scaduto il termine fissato sentita la consulta
regionale per la polizia locale, delibera il piano di ripartizione dei
contributi, nel limite dello stanziamento iscritto nel bilancio regionale
previa approvazione da parte del Consiglio regionale del programma
regionale di intervento e dei criteri di massima che tengano conto della:
a) situazione economico-finanziaria dell'ente;
b) rapporto tra popolazione residente nel capoluogo comunale e popolazione
residente in zone decentrate (frazioni);
c) estensione della rete viaria e conformazione dei sistemi
infrastrutturali esistenti;
d) rapporto tra popolazione residente ed attività economiche esistenti;
e) caratteristiche funzionali prioritarie delle attrezzature che si
intendono acquisire.
- Gli enti che godono del contributo debbono presentare apposito
rendiconto delle spese sostenute, documentandole.
- La concessione del contributo può essere revocata qualora non sia
rispettata la destinazione originale o quando l'ente non fornisca il
rendiconto e/o la documentazione prevista.
- Il recupero delle somme già erogate avviene con le modalità
previste dal regio decreto 1910, n. 639.
Art. 17. Divise ed attrezzature.
1. Le divise degli appartenenti al corpo di polizia locale debbono recare
i distintivi con lo stemma, la denominazione dell'ente di appartenenza ed il
numero personale di matricola. Le caratteristiche delle divise, dei modelli,
dei colori e dei distintivi di grado nonchè degli automezzi in uso presso gli
uffici e le strutture municipali dei vigili urbani, vengono stabiliti in modo
uniforme su tutto il territorio regionale nel rispetto del divieto di
assimilazione con le divise ed i distintivi delle forze di polizia e delle
forze armate dello Stato con successivo provvedimento legislativo.
Art. 18 Norme finanziarie.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente art. 12 si
provvederà, per l'anno 1990, con lo stanziamento iscritto in bilancio al
capitolo n. 27240, che presenta la necessaria disponibilità.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente art. 16 si farà
fronte mediante istituzione nel bilancio dell'esercizio 1990, capitolo n. 14650
denominato "Contributo finanziario agli enti locali per il potenziamento
dei servizi di polizia locale" la cui dotazione ella fase di prima
attuazione viene indicata "per memoria".
3. Per gli esercizi successivi l'entità del fabbisogno dell'istituendo
capitolo verrà determinata sulla base delle istanze pervenute alla Regione ai
sensi del terzo comma del predetto art. 16 e sarà iscritta nel bilancio
dell'anno immediatamente successivo mediante apposito articolo della legge
concernente le disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di
previsione del medesimo esercizio.
(1) Pubblicata sul BUR 10 marzo 1990, n. 7.
Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 10 novembre 1990, n. 44 (S.S. n. 3).
(2) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1 della legge regionale 21
novembre 1996, n. 48
(3) Seguiva un comma soppresso dall'art. 1 comma 2, della legge regionale 21
novembre 1996, n. 48.
(4) Articolo così sostituito dall'art. 1 della legge regionale 27 marzo 1996,
n. 12.
(5) Vedi la legge regionale 2 marzo 1987, n. 23, come modificata dalle leggi
regionali 27 aprile 1993, n. 21 e 17 agosto 1993, n. 38, che fissa al 31 maggio
di ciascun anno il termine per la presentazione delle domande per l'ammissione
ai benefici ed alle provvidenze previsti dalla legislazione regionale.
Ai sensi dell'art. 2, comma 1 della citata legge regionale n. 38 del 1993 il
termine di cui sopra "deve intendersi perentorio".